Art. 45 
 
                Istruttoria per il rilascio del NOSI 
 
  1. Il NOSI e'  rilasciato  all'esito  di  accertamenti  diretti  ad
escludere dalla conoscibilita' di notizie,  documenti,  atti  o  cose
classificati gli operatori economici che non diano sicuro affidamento
di  scrupolosa  fedelta'  alle  istituzioni  della  Repubblica,  alla
Costituzione e ai suoi  valori,  nonche'  di  rigoroso  rispetto  del
segreto. 
  2. Per ottenere il rilascio del NOSI, il legale  rappresentante  in
possesso della cittadinanza italiana deve produrre, qualora non  gia'
presentato in sede di richiesta dell'AP: 
    a) modello di domanda di rilascio  del  NOSI  e  relativo  foglio
notizie; 
    b) copia della lettera d'invito o  di  altro  atto  di  indizione
della  procedura  di  affidamento  per  la  quale   viene   richiesta
l'autorizzazione, nonche' prova dell'avvenuta aggiudicazione; 
    c) dichiarazione circa l'assenza delle condizioni ostative di cui
all'art. 47, comma 1, lett. a) e b); 
    d)  richiesta  contestuale  di  rilascio  del  NOS   del   legale
rappresentante e di tutto il personale, qualora non gia'  muniti,  da
impiegare nella trattazione delle informazioni aventi un  livello  di
classifica superiore a RISERVATO; 
    e) documentazione attestante l'identita' dei  titolari  effettivi
dell'operatore economico ai sensi del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231. 
  3. Nel caso di partecipazione a gare o procedure per  l'affidamento
di contratti con classifica  di  livello  superiore  a  SEGRETO,  per
ottenere il rilascio del NOSI, l'operatore  economico  deve  produrre
all'UCSe, tramite l'amministrazione appaltante copia della lettera di
invito, nonche' l'ulteriore documentazione. di cui al comma 2. 
  4. Ai fini del rilascio del NOSI,  l'UCSe  acquisisce,  secondo  le
vigenti disposizioni, e valuta la documentazione di cui  al  comma  3
dell'art. 43. 
  5. Sulla base di verifiche  e  segnalazioni  di  cui  all'art.  36,
l'UCSe puo' richiedere la documentazione di cui al comma  2,  lettera
e), anche in relazione ad abilitazioni di sicurezza industriali  gia'
rilasciate alla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.
L'operatore  economico  destinatario  di  tale   richiesta   fornisce
tempestiva comunicazione circa ogni  modifica  relativa  ai  titolari
effettivi. 
  6. Per il rilascio del NOSI, l'UCSe acquisisce elementi informativi
presso le articolazioni di Forza armata,  le  Forze  di  polizia,  le
Prefetture-Uffici   territoriali   del    Governo,    le    pubbliche
amministrazioni e, ove necessario, i soggetti erogatori di servizi di
pubblica utilita'. 
  7. Il NOSI e' rilasciato entro il termine di sei mesi dalla data in
cui la richiesta  dell'operatore  economico  e'  pervenuta  all'UCSe.
Qualora per esigenze istruttorie sorga  la  necessita'  di  acquisire
informazioni dall'operatore economico o dall'amministrazione  o  ente
committente,  i  termini  sono  sospesi  fino  alla  ricezione  degli
elementi richiesti. 
  8. Qualora la stazione appaltante lo ritenga necessario,  autorizza
l'operatore economico in possesso di Abilitazione Preventiva  a  dare
inizio all'esecuzione prima del rilascio  del  NOSI,  ferma  restando
l'impossibilita' di proseguire nell'esecuzione  in  caso  di  mancato
rilascio  del  NOSI.  Dell'anticipata  esecuzione   l'amministrazione
appaltante informa l'UCSe per il  tramite  dell'organo  di  sicurezza
competente.