Art. 45 Istruttoria per il rilascio del NOSI 1. Il NOSI e' rilasciato all'esito di accertamenti diretti ad escludere dalla conoscibilita' di notizie, documenti, atti o cose classificati gli operatori economici che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di rigoroso rispetto del segreto. 2. Per ottenere il rilascio del NOSI, il legale rappresentante in possesso della cittadinanza italiana deve produrre, qualora non gia' presentato in sede di richiesta dell'AP: a) modello di domanda di rilascio del NOSI e relativo foglio notizie; b) copia della lettera d'invito o di altro atto di indizione della procedura di affidamento per la quale viene richiesta l'autorizzazione, nonche' prova dell'avvenuta aggiudicazione; c) dichiarazione circa l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 47, comma 1, lett. a) e b); d) richiesta contestuale di rilascio del NOS del legale rappresentante e di tutto il personale, qualora non gia' muniti, da impiegare nella trattazione delle informazioni aventi un livello di classifica superiore a RISERVATO; e) documentazione attestante l'identita' dei titolari effettivi dell'operatore economico ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 3. Nel caso di partecipazione a gare o procedure per l'affidamento di contratti con classifica di livello superiore a SEGRETO, per ottenere il rilascio del NOSI, l'operatore economico deve produrre all'UCSe, tramite l'amministrazione appaltante copia della lettera di invito, nonche' l'ulteriore documentazione. di cui al comma 2. 4. Ai fini del rilascio del NOSI, l'UCSe acquisisce, secondo le vigenti disposizioni, e valuta la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 43. 5. Sulla base di verifiche e segnalazioni di cui all'art. 36, l'UCSe puo' richiedere la documentazione di cui al comma 2, lettera e), anche in relazione ad abilitazioni di sicurezza industriali gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'operatore economico destinatario di tale richiesta fornisce tempestiva comunicazione circa ogni modifica relativa ai titolari effettivi. 6. Per il rilascio del NOSI, l'UCSe acquisisce elementi informativi presso le articolazioni di Forza armata, le Forze di polizia, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, le pubbliche amministrazioni e, ove necessario, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita'. 7. Il NOSI e' rilasciato entro il termine di sei mesi dalla data in cui la richiesta dell'operatore economico e' pervenuta all'UCSe. Qualora per esigenze istruttorie sorga la necessita' di acquisire informazioni dall'operatore economico o dall'amministrazione o ente committente, i termini sono sospesi fino alla ricezione degli elementi richiesti. 8. Qualora la stazione appaltante lo ritenga necessario, autorizza l'operatore economico in possesso di Abilitazione Preventiva a dare inizio all'esecuzione prima del rilascio del NOSI, ferma restando l'impossibilita' di proseguire nell'esecuzione in caso di mancato rilascio del NOSI. Dell'anticipata esecuzione l'amministrazione appaltante informa l'UCSe per il tramite dell'organo di sicurezza competente.