Art. 45 Costituzione e funzionamento della societa' veicolo per la gestione delle attivita' 1. La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della societa' veicolo medesima. Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. 2. La Banca d'Italia approva, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): a) l'atto costitutivo e lo statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio; b) la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa', l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.