Art. 45 
 
 
         Costituzione e funzionamento della societa' veicolo 
                   per la gestione delle attivita' 
 
  1.  La  societa'  veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'   e'
costituita per amministrare i beni e  i  rapporti  giuridici  a  essa
ceduti con l'obiettivo di  massimizzarne  il  valore  attraverso  una
successiva  cessione  o  la  liquidazione  della   societa'   veicolo
medesima. Il capitale della societa' e'  interamente  o  parzialmente
detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. 
  2. La Banca d'Italia approva, con provvedimento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 
  a) l'atto costitutivo e  lo  statuto  della  societa',  nonche'  la
strategia e il profilo di rischio; 
  b) la nomina dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo  della   societa',   l'attribuzione   di   deleghe   e   le
remunerazioni.