Art. 45 
 
            Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato  per  il  conseguimento  di
titoli di studio universitari e della  alta  formazione,  compresi  i
dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca,
nonche'  per  il  praticantato   per   l'accesso   alle   professioni
ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e  i  29  anni  in
possesso di diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  o  di  un
diploma  professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione   e
formazione   professionale   integrato   da   un    certificato    di
specializzazione  tecnica  superiore  o  del  diploma  di   maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo. 
  2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al
comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa  a  cui
lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca,  che  stabilisce  la
durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del
datore di lavoro, secondo lo schema definito con il  decreto  di  cui
all'articolo  46,  comma  1.  Il  suddetto   protocollo   stabilisce,
altresi', il numero dei crediti formativi  riconoscibili  a  ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro  in  ragione
del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al
limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione  dei  crediti
formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46,  comma
1. La  formazione  esterna  all'azienda  e'  svolta  nell'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di  istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore  al  60  per
cento dell'orario ordinamentale. 
  3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  e'  riconosciuta  al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di  quella  che  gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei  contratti
collettivi. 
  4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca o per percorsi di  alta  formazione  e'  rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  le  universita',   gli
istituti tecnici superiori e le  altre  istituzioni  formative  o  di
ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento  istituzionale
di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come  oggetto   la
promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  del   lavoro,   della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 
  5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al  comma  4,
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di  ricerca  e'
rimessa ad apposite  convenzioni  stipulate  dai  singoli  datori  di
lavoro o dalle loro associazioni con  le  universita',  gli  istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative o  di  ricerca  di
cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per
          la riorganizzazione del Sistema di istruzione e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori): 
              «Art. 7. (Standard di percorso) - 1. Gli ITS realizzano
          percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico
          superiore relativi alle figure adottate con il  decreto  di
          cui all' art. 4 , comma  3,  allo  scopo  di  rispondere  a
          fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale,  con
          riferimento alle seguenti aree tecnologiche: 
              1. efficienza energetica; 
              2. mobilita' sostenibile; 
              3. nuove tecnologie della vita; 
              4. nuove tecnologie per il made in Italy; 
              5. tecnologie innovative per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali; 
              6. tecnologie della informazione e della comunicazione. 
              2. Ferme restando le caratteristiche  dei  percorsi  di
          cui all' art.  4,  per  il  conseguimento  del  diploma  di
          tecnico superiore di cui al comma 1, i  percorsi  hanno  la
          durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
          per particolari figure, tali percorsi possono  avere  anche
          una durata superiore, nel limite massimo di  sei  semestri,
          sempreche' previsto dal decreto di cui al comma 1. 
              3.  I  giovani  e  gli  adulti  accedono  ai   percorsi
          realizzati  dagli  ITS  con  il  possesso  del  diploma  di
          istruzione secondaria superiore.». 
              Si riporta l'articolo 2, comma 147 del decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n.  286  (Disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e finanziaria) 
              «Art. 2. (Misure in  materia  di  riscossione)  -  147.
          All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448, nel primo periodo, le parole: «e'  riconosciuto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «puo' essere  riconosciuto».  Le
          universita' disciplinano nel proprio regolamento  didattico
          le conoscenze e le abilita' professionali,  certificate  ai
          sensi della normativa vigente in materia, nonche' le  altre
          conoscenze e abilita' maturate in  attivita'  formative  di
          livello  post-secondario  da  riconoscere   quali   crediti
          formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo'
          essere superiore a dodici. Il  riconoscimento  deve  essere
          effettuato  esclusivamente  sulla  base  delle   competenze
          dimostrate da ciascuno  studente.  Sono  escluse  forme  di
          riconoscimento attribuite collettivamente.  Le  universita'
          possono  riconoscere  quali  crediti  formativi,  entro  il
          medesimo limite, il conseguimento da parte  dello  studente
          di medaglia olimpica o paralimpica  ovvero  del  titolo  di
          campione mondiale assoluto,  campione  europeo  assoluto  o
          campione italiano assoluto  nelle  discipline  riconosciute
          dal Comitato olimpico nazionale  italiano  o  dal  Comitato
          italiano paralimpico.».