Art. 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di
titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca,
nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un
diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al
comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui
lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la
durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del
datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce,
altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione
del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al
limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti
formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma
1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per
cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti
collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli
istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di
ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale
di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la
promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4,
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di
lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di
cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Note all'art. 45:
- Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per
la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici
superiori):
«Art. 7. (Standard di percorso) - 1. Gli ITS realizzano
percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico
superiore relativi alle figure adottate con il decreto di
cui all' art. 4 , comma 3, allo scopo di rispondere a
fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con
riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
1. efficienza energetica;
2. mobilita' sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attivita'
culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di
cui all' art. 4, per il conseguimento del diploma di
tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la
durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
per particolari figure, tali percorsi possono avere anche
una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri,
sempreche' previsto dal decreto di cui al comma 1.
3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi
realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore.».
Si riporta l'articolo 2, comma 147 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria)
«Art. 2. (Misure in materia di riscossione) - 147.
All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono
sostituite dalle seguenti: «puo' essere riconosciuto». Le
universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico
le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai
sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello post-secondario da riconoscere quali crediti
formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo'
essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve essere
effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di
riconoscimento attribuite collettivamente. Le universita'
possono riconoscere quali crediti formativi, entro il
medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente
di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di
campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute
dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato
italiano paralimpico.».