Art. 45 Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti: "Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorita' competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6; b) l'elenco delle professioni per le quali e' disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalita' di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorita' competenti per il rilascio; c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11; d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2); e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorita' competenti; f) le modalita' di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorita' competenti adottate ai sensi del presente decreto. Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea: a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonche' di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), gia' inserite nella banca dati della Commissione europea; b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, gia' inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione. 2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attivita' professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi. 3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi: a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalita' o del luogo di residenza; b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di la' di quanto e' necessario per raggiungere tale obiettivo.".