Art. 45 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.»; c) il comma 4 e' abrogato; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche' per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.»; e) i commi 6 e 7-bis sono abrogati.
Note all'art. 45: - si riporta il testo dell'articolo 59 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Dati territoriali) 1. - 2. (abrogati) 3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati. 4. (abrogato) 5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche' per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse. 6. (abrogato) 7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 7-bis. (abrogato)».