(Accordo-art. 45)
 
                             Articolo 45 
 
                        Procedimenti pubblici 
 
  I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale  non
decida di renderli riservati, per quanto  necessario,  nell'interesse
di una delle parti o di altre  persone  coinvolte,  o  nell'interesse
generale della giustizia o dell'ordine pubblico.