Art. 45 
 
 
             Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due 
                       o piu' varieta' di vite 
 
  1. Fatte  salve  le  disposizioni  piu'  restrittive  dei  relativi
disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a  DOP  o  a  IGP,  qualora
nell'etichettatura siano nominate due o piu' varieta' di  vite,  o  i
loro sinonimi, per qualificare le  relative  tipologie  di  vini,  le
varieta' di uve da vino devono: 
    a)  figurare  in  ordine  decrescente  di  percentuale   rispetto
all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute; 
    b) rappresentare un quantitativo superiore al 15  per  cento  del
totale delle uve  utilizzate,  salvi  i  casi  di  indicazione  delle
varieta'  nella  parte  descrittiva  per  tipologie   di   vini   non
qualificate con il nome dei vitigni; 
    c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni,  evidenza,
colore e intensita' colorimetrica. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  per  la
produzione,  l'etichettatura  e   la   presentazione   dei   prodotti
vitivinicoli senza DOP o IGP.