(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
 
                        Congedi dei genitori 
 
    1. Al personale dipendente si applicano le  vigenti  disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita'
contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato  e
integrato  dalle   successive   disposizioni   di   legge,   con   le
specificazioni di cui al presente articolo. 
    2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di  cui
agli articoli 16,17 e 28 del decreto legislativo  n.  151  del  2001,
alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove  maturati,  le  voci  del
trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa  l'indennita'  di
posizione organizzativa, nonche' i premi correlati  alla  performance
secondo i criteri previsti dalla  contrattazione  integrativa  ed  in
relazione all'effettivo apporto  partecipativo  del  dipendente,  con
esclusione dei compensi per lavoro straordinario e  delle  indennita'
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 
    3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici  madri
o in alternativa per i  lavoratori  padri,  i  primi  trenta  giorni,
computati complessivamente per entrambi i genitori e  fruibili  anche
frazionatamente,  non  riducono  le  ferie,  sono  valutati  ai  fini
dell'anzianita' di servizio e  sono  retribuiti  per  intero  secondo
quanto previsto dal comma 2. 
    4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita',  di
cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del  bambino,  nei  casi
previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151 del  2001,  alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori  padri  sono  riconosciuti  trenta
giorni per ciascun anno computati  complessivamente  per  entrambi  i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al  comma
3. 
    5. I periodi di assenza di cui ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
    6. Ai fini della fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto  legislativo  n.
151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore  padre  presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio  di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche  a  mezzo
di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o   altro   strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel
caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 
    7. In presenza di particolari e comprovate  situazioni  personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina
di cui al comma  6,  la  domanda  puo'  essere  presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro. 
    8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis,  del
decreto legislativo n. 151/2001, inserito  dall'art.  1,  comma  339,
lettera a),  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  i  genitori
lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro,  sia
a tempo pieno che a tempo parziale,  possono  fruire  anche  su  base
oraria dei  periodi  di  congedo  parentale,  in  applicazione  delle
disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo art. 32.