Art. 45 
 
 
          Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  Le  pubbliche
amministrazioni, nell'ambito delle  proprie  funzioni  istituzionali,
procedono all'analisi dei  propri  dati  anche  in  combinazione  con
quelli detenuti da altri soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta  attivita'  si
svolge secondo  le  modalita'  individuate  dall'AgID  con  le  Linee
guida.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 50-bis e' inserito il seguente: 
  «Art.  50-ter  (Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati).  -  1.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la  progettazione,  lo
sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma  Digitale  Nazionale
Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali,  dai  soggetti  di
cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  ad  esclusione  delle
autorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e
regolazione, nonche' alla condivisione dei dati tra  i  soggetti  che
hanno diritto  ad  accedervi  ai  fini  della  semplificazione  degli
adempimenti  amministrativi  dei  cittadini  e  delle   imprese,   in
conformita' alla disciplina vigente. 
  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  la  sperimentazione   della
Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e'  affidata  al  Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre  il  31
dicembre 2018. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma  2,  il
Commissario  straordinario  per  l'attuazione  dell'Agenda   digitale
provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita'
stabilite dal Garante per la protezione  dei  dati  personali  e  dal
decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai  soggetti
di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),  ad  esclusione  delle
autorita'  amministrative  indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e
regolazione, organizzarli e conservarli,  nel  rispetto  delle  norme
tecniche e delle metodologie idonee a garantire la  condivisione  dei
dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID  nelle  Linee
guida. I soggetti che detengono i dati identificati  nel  decreto  di
cui al comma 4, hanno  l'obbligo  di  riscontrare  la  richiesta  del
Commissario, rendendo disponibili i  dati  richiesti  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali  e  le  Amministrazioni
titolari dei dati, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le
pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai  dati  stessi
da  parte  dei  soggetti  che  hanno  diritto  ad  accedervi   e   di
semplificare  gli  adempimenti  e  gli  oneri  amministrativi  per  i
cittadini e le imprese, ed e' identificato l'elenco dei  dati  che  i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  ad  esclusione
delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza  e
regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per  le  finalita'  di
cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato periodicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati.
Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti  e  le  modalita'  di
acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati. 
  5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma  Digitale  Nazionale
Dati non modifica la titolarita' del dato.». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  50  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni).   -   1.   I   dati    delle    pubbliche
          amministrazioni sono formati,  raccolti,  conservati,  resi
          disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione che  ne  consentano
          la fruizione e  riutilizzazione,  alle  condizioni  fissate
          dall'ordinamento,   da   parte   delle   altre    pubbliche
          amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti  alla
          conoscibilita'  dei  dati  previsti  dalle  leggi   e   dai
          regolamenti, le norme in materia  di  protezione  dei  dati
          personali ed il rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  del   settore
          pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui  all'articolo  2,
          comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto dell'articolo 43, comma  4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2-bis Le pubbliche amministrazioni,  nell'ambito  delle
          proprie funzioni istituzionali, procedono  all'analisi  dei
          propri dati anche in combinazione con  quelli  detenuti  da
          altri soggetti di cui  all'  articolo  2,  comma  2,  fermi
          restando i limiti di cui al comma 1. La predetta  attivita'
          si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
          Linee guida. 
              3.(abrogato) 
              3-bis. Il  trasferimento  di  un  dato  da  un  sistema
          informativo a un altro  non  modifica  la  titolarita'  del
          dato.».