Art. 45. Trattamento economico fisso 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti di cui al presente capo, definito dall'art. 2 del CCNL Area VII del 28 luglio 2010, nella misura di € 43.310,90, e' incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': dal 1° gennaio 2016 di € 25,60; rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 77,50; rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2018, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2 il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al presente capo, e' rideterminato in € 45.260,73. 4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente. 5. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL Area VII del 28 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, e' rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in € 12.565,11 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita'.