(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                     Trattamento economico fisso 
 
    1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del  rateo  di
tredicesima mensilita',  dei  dirigenti  di  cui  al  presente  capo,
definito dall'art. 2 del CCNL Area VII  del  28  luglio  2010,  nella
misura di € 43.310,90, e' incrementato, dalle date sotto indicate dei
seguenti  importi  mensili  lordi  da  corrispondersi   per   tredici
mensilita': 
      dal 1° gennaio 2016 di € 25,60; 
      rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 77,50; 
      rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00. 
    2. A decorrere dal 31  dicembre  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare. 
    3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2 il nuovo valore  a
regime annuo lordo per tredici mensilita' dello  stipendio  tabellare
dei dirigenti  di  cui  al  presente  capo,  e'  rideterminato  in  €
45.260,73. 
    4. Restano confermati la retribuzione individuale  di  anzianita'
nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti,
nella misura in godimento di ciascun dirigente. 
    5. La retribuzione di posizione parte fissa di  cui  all'art.  5,
comma 3 del CCNL Area VII  del  28  luglio  2010,  biennio  economico
2008-2009, e' rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio  2018,  in  €
12.565,11 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita'.