Art. 45 
 
 
Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini 
 
    1. Entro il giorno successivo  al  deposito  in  cancelleria,  il
decreto di  concessione  dei  termini  per  l'accesso  al  concordato
preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al  debitore,  al
pubblico ministero e ai  richiedenti  l'apertura  della  liquidazione
giudiziale. 
    2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso  per  estratto  a
cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese  ai  fini
della sua iscrizione, da  effettuarsi  entro  il  giorno  successivo.
L'estratto contiene il nome  del  debitore,  il  nome  dell'eventuale
commissario, il dispositivo e la data del deposito.  L'iscrizione  e'
effettuata  presso  l'ufficio  del   registro   delle   imprese   ove
l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce  dalla  sede
effettiva,  anche  presso  quello  corrispondente  al  luogo  ove  la
procedura e' stata aperta. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.