Art. 45 
 
Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali  e
                    correzione di errori formali 
 
  1. All'articolo  1,  comma  965,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei  mesi  dalla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  maggio
2019, ovvero entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge». 
  2. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dal  decreto  legislativo  13
febbraio  2019,  n.  19,  le  lettere  «c-ter)»  e  «c-quater»  sono,
rispettivamente,   ridenominate    come    segue:    «c-quater)»    e
«c-quinquies)»;  all'articolo  194-septies,  comma  1,  dello  stesso
decreto legislativo n. 58  del  1998,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis»  ed  «e-ter)»
sono,  rispettivamente,   ridenominate   come   segue:   «e-ter»   ed
«e-quater)».