Art. 45 Modifiche all'articolo 85 del codice della giustizia contabile - Intervento di terzi in giudizio 1. All'articolo 85, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «quando vi ha un interesse» e' inserita la seguente: «qualificato».
Note all'art. 45: - Si riporta l'articolo 85 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 85 (Intervento di terzi in giudizio). - 1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.».