Art. 45. Congedo parentale su base oraria 1. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a impegno orario pieno che a impegno orario ridotto, in servizio presso le aziende ed enti del comparto, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo art. 32 e delle relative disposizioni attuative.