(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
                  Congedo parentale su base oraria 
 
    1. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis,  del
decreto legislativo n. 151/2001, inserito  dall'art.  1,  comma  339,
lettera a),  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  i  genitori
lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro,  sia
a impegno orario pieno che a  impegno  orario  ridotto,  in  servizio
presso le aziende ed enti del comparto, possono fruire anche su  base
oraria dei  periodi  di  congedo  parentale,  in  applicazione  delle
disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo art.  32  e  delle
relative disposizioni attuative.