Art. 450. 
                 Congedi straordinari e aspettative 
 
  1. Per i congedi straordinari e  le  aspettative  si  applicano  le
disposizioni del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo
3 della legge 24 dicembre 1993, n.  537.  L'aspettativa  per  mandato
parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. Il periodo massimo stabilito per  il  congedo  straordinario  e'
computato per anno scolastico. 
  3. Resta salvo quanto previsto  dall'articolo  454  in  materia  di
congedi straordinari per attivita' artistiche e sportive. 
  4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa  per
infermita' o per motivi di famiglia, per un periodo non  inferiore  a
centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il  30
aprile, e' impiegato nella scuola di titolarita' per supplenze o  per
lo svolgimento di altri compiti connessi con il  funzionamento  della
scuola medesima. Quando il rientro in servizio  coinvolga  le  classi
terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per
aspettativa e' ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni. 
 
          Note all'art. 450:
             - Per il D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 417.
             -  L'art.  3  della legge n. 537/1993 ai suoi commi 37 e
          seguenti cosi' recita:
             "(Omissis).
             37. Il terzo comma dell'art. 37 del  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
          complessivamente  nel  corso   dell'anno   la   durata   di
          quarantacinque giorni'.
             38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33,
          comma  3,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, non sono
          computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
          terzo comma dell'art. 37 del citato testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3, come  sostituito  dal  comma  37  del  presente
          articolo.
             39.  Il  primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
             'Per  il  primo  giorno  di ogni periodo ininterrotto di
          congedo  straoardinario  spettano  al  pubblico  dipendente
          tutti   gli  assegni,  ridotti  di  un  terzo,  escluse  le
          indennita' per servizi e funzioni di carattere  speciale  e
          per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo
          di  congedo  ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
          cui al periodo precedente, spettano al pubblico  dipendente
          tutti  gli  assegni  escluse  le  indennita'  per servizi e
          funzioni di carattere speciale e per prestazioni di  lavoro
          straordinario'.
             40.  Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano
          ai  lavoratori  per  i  quali  e'   previsto   il   diritto
          all'esenzione  dalla  spesa  sanitaria, appartenenti ad una
          delle  categorie  elencate  all'art.  6  del  decreto   del
          Ministro  della  sanita' 1› febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme
          morbose  comprese  negli  articoli  1,  2  e 3 dello stesso
          decreto  e  individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita'  nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
          ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
             41. Le  disposizioni  di  cui  commi  37,  38  e  39  si
          applicano  a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i
          rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
             42.  Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di
          congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle
          pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
             - L'art. 71 del D.Lgs. n. 29/1993 cosi' recita:
             "Art.   71.   -   1.   I   dipendenti   delle  pubbliche
          amministrazioni  eletti   al   Parlamento   nazionale,   al
          Parlamento  europeo e nei consigli regionali sono collocati
          in aspettativa senza assegni per  la  durata  del  mandato.
          Essi   possono   optare  per  la  conservazione,  in  luogo
          dell'indennita'  parlamentare  e  dell'analoga   indennita'
          corrisposta   ai  consiglieri  regionali,  del  trattamento
          economico  in   godimento   presso   l'amministrazione   di
          appartenenza che resta a carico della medesima.
             2.   Il   periodo   di  aspettativa  e'  utile  ai  fini
          dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza
          e di previdenza.
             3. Il collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto
          della  proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i
          consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni
          di   appartenenza   degli   eletti   per   i    conseguenti
          provvedimenti.
             4.  In  sede di prima applicazione del presente decreto,
          la disposizione di cui al comma 1 si  applica  a  decorrere
          dal 31 marzo 1993.
             5.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto".