(Codice Penale-art. 451)
                              Art. 451. 
 
(Omissione colposa di cautele o difese contro  disastri  o  infortuni
                             sul lavoro) 
 
  Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero  rimuove  o  rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di  un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o  infortuni
sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
da lire mille a cinquemila.