Art. 452. 
                Proroga eccezionale dell'aspettativa 
 
  1.   L'organo   competente   a   concedere    l'aspettativa    puo'
eccezionalmente  consentire,  a  domanda,  ove  ricorrano  motivi  di
particolare gravita', una  proroga,  senza  assegni,  di  durata  non
superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito  il
periodo massimo fruibile di  cui  all'articolo  70  del  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
  2. Il periodo di proroga eccezionale non  e'  valido  ne'  ai  fini
della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza. 
  3. Per la  determinazione  dell'organo  competente  a  disporre  la
concessione  del  prolungamento  eccezionale  delle  aspettative  nei
riguardi del personale dei conservatori di musica e  delle  accademie
si applica il disposto dell'articolo 268. 
 
          Nota all'art. 452:
             - L'art. 70 del D.P.R. n. 3/1957 cosi' recita:
             "Art. 70. (Cumulo  di  aspettative)  -  Due  periodi  di
          aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dall'art. 69, quando tra essi non interceda un  periodo  di
          servizio  attivo  superiore  a  sei  mesi;  due  periodi di
          aspettativa per motivi di salute si sommano,  agli  effetti
          della  determinazione del limite massimo di durata previsto
          dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
          un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
             La durata complessiva  dell'aspettativa  per  motivi  di
          famiglia  e  per  infermita' non puo' superare in ogni caso
          due anni e mezzo in un quinquennio.
             Per motivi  di  particolare  gravita'  il  consiglio  di
          amministrazione  puo'  consentire  all'impiegato, che abbia
          raggiunto i limiti  previsti  dai  commi  precedenti  e  ne
          faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
          assegni della durata non superiore a sei mesi".