Art. 453. 
                     Incarichi e borse di studio 
  1. Il personale docente, direttivo e  ispettivo-tecnico  che  abbia
conseguito  la  conferma  in  ruolo,  puo'  essere  autorizzato   dal
Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le  esigenze
di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto  dell'esigenza  di
continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei  per
la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e
per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati  o  enti
stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per  non
piu' di  cinque  giorni,  a  convegni  e  congressi  di  associazioni
professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. 
  2. Per la durata dell'incarico il personale puo'  essere  esonerato
dai normali obblighi di servizio. 
  3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il  termine  dell'anno
scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi  non  possono  essere
confermati oltre l'anno  scolastico  successivo.  Per  gli  incarichi
svolti presso enti diversi dallo Stato,  l'esonero  dall'insegnamento
non puo' superare l'anno scolastico  e  gli  assegni  sono  a  carico
dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. 
  4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita'  di
studio,  di  ricerca   e   di   consulenza   tecnica   presso   altre
amministrazioni statali,  enti  pubblici,  Stati  o  enti  stranieri,
organismi  ed  enti  internazionali,  gli  assegni  sono   a   carico
dell'amministrazione  o  dell'ente  presso  cui  vengono  svolti  gli
incarichi stessi. 
  5. Non possono essere autorizzati  nuovi  incarichi  se  non  siano
trascorsi almeno tre anni  scolastici  dalla  cessazione  dell'ultimo
incarico conferito. 
  6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita'  previste
dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti,  come  servizio
d'istituto nella scuola. 
  7.  Le  stesse  disposizioni  trovano  applicazione  allorche'   il
personale risulti  assegnatario  di  borse  di  studio  da  parte  di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,
di organismi o enti internazionali. 
  8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi  l'autorizzazione
di cui al comma 1 e'  disposta  di  concerto  con  il  Ministero  del
tesoro, qualora al personale interessato sia concesso  l'esonero  dai
normali obblighi di servizio. 
  9.  Le  autorizzazioni  ad  accettare  incarichi   temporanei   per
l'espletamento di attivita' di studio, di  ricerca  e  di  consulenza
tecnica, possono essere concesse, fino ad  un  numero  non  superiore
alla meta' della totalita' degli incarichi di durata non inferiore  a
quattro mesi attribuiti  nell'anno  scolastico  1991-1992,  solo  per
incarichi  da  espletare  presso  l'Amministrazione  della   pubblica
istruzione  e  presso  l'universita'.  Possono   essere   autorizzati
altresi' incarichi presso enti  pubblici,  Stati  o  enti  stranieri,
organismi o enti  internazionali,  con  assegni  a  carico  dell'ente
presso  cui  vengono  svolti  gli  incarichi  stessi.  Al   personale
assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni  statali,
di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,  di  organismi  ed  enti
internazionali si applica il disposto di  cui  all'articolo  2  della
legge 13 agosto 1984, n. 476. 
 
          Nota all'art. 453:
             - L'art. 2 della legge n. 476/1984 cosi' recita:
             "Art. 2 - Il pubblico dipendente  ammesso  ai  corsi  di
          dottorato  di  ricerca  e'  collocato  a domanda in congedo
          straordinario per motivi di studio  senza  assegni  per  il
          periodo  di  durata  del corso ed usufruisce della borsa di
          studio ove ricorrano le condizioni richieste.
             Il periodo di congedo straordinario  e'  utile  ai  fini
          della   progressione   di   carriera,  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza".