(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 454)
Art. 454. (Art. 78 del TestoUnico)
MATERIE TRASPORTABILI
I liquidi del 2°, del 5°-a) e del 17° possono essere trasportati in
veicoli cisterna ma non possono esserlo in cisterne amovibili ne' in
grandi containers-cisterne.