Art. 454. Attivita' artistiche e sportive 1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuita' dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attivita' artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari. 2. Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del C.O.N.I. 3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina. 5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.