Art. 456. Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola 1. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unita', presso i seguenti uffici, enti ed associazioni: a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attivita' inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonche' allo sport; b) universita' degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica; c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attivita' di formazione ed aggiornamento; d) enti ed associazioni che svolgano attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalita' istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attivita' direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonche' attivita' inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalita' istituzionali nel campo della cultura. 2. Fermo restando il contingente di 1.000 unita', le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unita'. Tale personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. 3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione e' data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministero dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che e' compilata a cura degli uffici stessi. 4. La graduatoria di cui al comma 3 e' basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali e' assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validita' triennale. 5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione e' disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio. 6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi. 7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unita' tra le varie forme di utilizzazione e' data priorita' alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'educazione alla salute. 8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova. 9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. 10. Ai fini della verifica dell'attivita' svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione e' effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai fini della eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione. 11. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal presente articolo e' restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione. 12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purche' con oneri a loro carico. 13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unita'. E' fatto altresi' salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste. 14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresi' ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione. 15. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuita' ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato. 16. Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 17. I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli uffici e delle organizzazioni presso i quali e' disposta l'utilizzazione.