(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 457)
                 Art. 457. (Art. 78 del Testo Unico) 

 
                        MATERIE TRASPORTABILI 

 
  Le materie del 1° (ad eccezione degli accumulatori  elettrici,  dei
fanghi di piombo contenenti acido solforico e dei residui aridi della
depurazione degli olii minerali) del 4°,  del  3-a)  l'acido  formico
(5°), il cloruro di fronte e l'acido cloro solfonico (8°), nonche' le
materie del 10° e dell'11° possono essere trasportate in cisterne.