Art. 458. (Art. 78 del Testo Unico) PRESCRIZIONI Le cisterne adibite al trasporto di materie della classe V devono soddisfare alle prescrizioni seguenti. 1. Le cisterne contenenti materie del 1°-e) 2 e del 1°-f) 2 devono essere costruite con materiali capaci di resistere alla corrosione da parte delle materie trasportate, tenuto anche conto delle impurita' che queste eventualmente contengano. Esse possono essere riempite al massimo fino al 93% della loro capacita' per una temperatura riportata a 15°C. 2. Per il trasporto dell'acido fluoridico (1°-h), le cisterne devono essere in lamiera di ferro piombata: per l'acido fluoridico con tenore in acido assoluto compreso tra 60% e 85%, possono essere anche impiegate cisterne in ferro non piombato. Le cisterne non devono avere alcuna apertura nella parte inferiore, ma devono poter essere vuotate dalla parte superiore mediante aria compressa. 3. Le aperture delle cisterne continenti idrazina (3°-a) devono essere chiuse ermeticamente e le chiusure devono essere protette mediante un cappellotto metallico solidamente fissato. 4. Le cisterne destinate al trasporto delle materie del 10°: a) devono essere un alluminio saldato con tituo, non inferiore al 99.5% oppure in acciaio speciale insuscettibile di provocare la decomposizione del perossido d'idrogeno; b) devono essere prive di aperture nella loro parte inferiore; c) devono essere munite di una chiusura tale da impedire contemporaneamente la formazione di una sovrapressione, la fuoriuscita del contenuto e la penetrazione di corpi estranei. 5. Per il trasporto delle materie dell'11°-b), le cisterne devono essere munite di una chiusura tale da impedire contemporaneamente la formazione di una sovrapressione e la fuoriuscita del contenuto.