Art. 458. Mantenimento ad esaurimento 1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita' connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e' mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti. 2. Dalla data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.
Note all'art. 458: - La legge n. 270/1982 reca la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, la ristrutturazione degli organici e norme di sistemazione del personale precario; le norme di carattere permanente che essa contiene e che sono tuttora in vigore sono riportate nel testo unico; qui e' citata soltanto per il riferimento temporale alla sua data di entrata in vigore, cui si collega la posizione del personale preso in considerazione dal comma. - Per la legge n. 1213/1967 si veda la nota all'art. 456; in particolare l'art. 5 prevede l'assegnazione di insegnanti elementari di ruolo o direttori didattici ad attivita' di servizio sociale scolastico e ad attivita' connesse alla rieducazione dei minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.