Art. 459. 
      Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie 
 
  1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
h), siano incaricati  di  sostituire  il  direttore  didattico  o  il
preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da  parte
del  provveditore  agli  studi,  l'autorizzazione  all'esonero  o  al
semiesonero  dall'insegnamento  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
indicate nei successivi commi. 
  2. I docenti di  scuola  materna  ed  elementare  possono  ottenere
l'autorizzazione all'esonero quando si tratti  di  circolo  didattico
con piu' di 80 classi. 
  3. I docenti di  scuola  media  possono  ottenere  l'autorizzazione
all'esonero, quando si tratti di scuole con piu' di 50 classi,  o  al
semiesonero, quando si tratti di scuole con piu' di 35 classi. 
  4.  I  docenti  di  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore ed artistica, esclusi gli istituti  indicati  al  comma  5,
possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando  si  tratti  di
istituti e scuole con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando  si
tratti di istituti e scuole con piu' di 35 classi. 
  5. I  docenti  degli  istituti  tecnici  industriali,  aeronautici,
agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e  l'
artigianato, per l'agricoltura e per le attivita'  marinare,  nonche'
degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero,
quando si tratti di istituti con piu' di 40 classi, o al semiesonero,
quando si tratti di istituti con piu' di 30 classi. 
  6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero puo' essere  anche
disposta, sulla base di un numero di classi inferiore  di  un  quinto
rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti  di
scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola,  corsi  di
scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali,  o  che  attuino
sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi  turni  di
lezione  o  abbiano  plessi,  succursali,  sezioni  staccate  o  sedi
coordinate. 
  7. Negli istituti e scuole che  funzionano  con  sezioni  staccate,
sedi coordinate, corsi serali o  per  lavoratori,  fermi  restando  i
criteri sopra  indicati,  l'esonero  o  il  semiesonero  puo'  essere
autorizzato nei confronti dei docenti addetti  alla  vigilanza  delle
sezioni staccate, delle sedi  coordinate,  dei  corsi  serali  o  per
lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside. 
  8. Un ulteriore semiesonero puo' essere  autorizzato  nelle  scuole
funzionanti con un elevato numero  di  classi,  fatta  eccezione  per
quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in piu' rispetto  al
numero di classi previsto dai commi 3 e 4. 
  9. Nei circoli didattici  affidati  in  reggenza,  l'autorizzazione
all'esonero puo' essere  disposta  a  prescindere  dal  numero  delle
classi funzionanti.