Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza      negoziale      delle     pubbliche
                           amministrazioni
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti
prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs
                           n.396 del 1997)

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente rappresentate
dall'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale.   L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base  agli
indirizzi  ricevuti  ai  sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita'
relativa  alle  relazioni  sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi  e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme  applicazione  dei contratti collettivi. Sottopone alla
valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12  giugno  1990,  n. 146, e successive modificazioni e integrazioni,
gli  accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
   2.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite   intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata  anche
collettivamente  ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso  ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione    all'articolazione    della   contrattazione   collettiva
integrativa  nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  possono  essere  costituite, anche per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale.
   3.   L'ARAN   cura   le   attivita'   di  studio,  monitoraggio  e
documentazione    necessario   all'esercizio   della   contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai
comitati  di  settore  e alle commissioni parlamentari competenti, un
rapporto  sull'evoluzione  delle  retribuzioni  di fatto dei pubblici
dipendenti.   A  tal  fine  l'ARAN  si  avvale  della  collaborazione
dell'ISTAT  per  l'acquisizione  di informazioni statistiche e per la
formulazione  di  modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai
dati  raccolti  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  in  sede  di  predisposizione del bilancio
dello  Stato,  del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi  di  cassa  e  relativi  agli aspetti riguardanti il costo del
lavoro pubblico.
   4.  Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali   e  sulla  contrattazione  collettiva  integrativa,  viene
istituito  presso  l'ARAN  un  apposito  osservatorio  a composizione
paritetica.  I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati
di  settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
   5.   Le   pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere
all'ARAN,   entro   cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo
contrattuale  e  la  indicazione  delle  modalita'  di  copertura dei
relativi  oneri  con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilancio.
   6.  Il  comitato  direttivo  dell'ARAN  e'  costituito  da  cinque
componenti  ed  e'  nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, designa tre
dei   componenti,  tra  i  quali,  sentita  la  Conferenza  unificata
Stato-regioni  e Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti,
uno  e'  designato  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle regioni e
l'altro dall'ANCI e dall'UPI,
   7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in  materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  ai sensi dell'articolo 31
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  decreto  legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il
comitato  dura  in  carica  quattro  anni e i suoi componenti possono
essere   riconfermati.   Il   comitato  delibera  a  maggioranza  dei
componenti.  Non possono far parte del comitato persone che rivestano
incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici o in
organizzazioni  sindacali  ovvero che ricoprano rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
   8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
   amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
   dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale
   e'  concordata  tra  l'ARAN  e l'organismo di coordinamento di cui
   all'articolo  41,  comma  6.  ed  e'  riferita  a  ciascun biennio
   contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
   altre  prestazioni  eventualmente  richieste,  poste  a carico dei
   soggetti che se ne avvalgano.
   9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
a) per  le  amministrazioni  dello  State  direttamente attraverso la
   previsione   di'  spesa  complessiva  da  iscrivere  nell'apposito
   capitolo  dello  stato di previsione di spesa della Presidenza del
   Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di
   trasferimenti  da  definirsi  tramite  decreti del Ministro per la
   funzione  pubblica  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
   bilancio  e  della  programmazione  economica  e,  a  seconda  del
   comparto,  dei  Ministri  competenti,  nonche', per gli aspetti di
   interesse   regionale  e  locale,  previa  intesa  espressa  dalla
   Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.
   10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto pubblico. Ha
   autonomia   organizzativa  e  contabile  nei  limiti  del  proprio
   bilancio.   Affluiscono   direttamente  al  bilancio  dell'ARAN  i
   contributi  di  cui  al  comma  8.  L'ARAN  definisce  con  propri
   regolamenti  le  norme  concernenti  l'organizzazione  interna, il
   funzionamento  e  la  gestione  finanziaria.  I  regolamenti  sono
   soggetti  al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da
   esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La
   gestione  finanziaria  e'  soggetta  al controllo consuntivo della
   Corte dei conti.
   11.  Il  ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da
   cinquanta  unita',  ripartite tra il personale dei livelli e delle
   qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.
   Alla  copertura  dei  relativi posti si provvede nell'ambito delle
   disponibilita'  di  bilancio  tramite  concorsi  pubblici,  ovvero
   mediante  assunzioni  con contratto di lavoro a tempo determinato,
   regolati dalle norme di diritto privato.
   12.   L'ARAN   puo'   altresi'  avvalersi  di  un  contingente  di
   venticinque  unita'  di  personale anche di qualifica dirigenziale
   proveniente  dalle  pubbliche  amministrazioni  rappresentate,  in
   posizione  di  comando  o  collocati  fuori  ruolo.  I  dipendenti
   comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed
   il  trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad
   essi   sono   attribuite   dall'ARAN,   secondo   le  disposizioni
   contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa
   la  produttivita' per il personale non dirigente e per i dirigenti
   la  retribuzione  di  posizione e di risultato. Il collocamento in
   posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo e' disposto secondo le
   disposizioni  vigenti nonche' ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
   della  legge  15 maggio 1997, n.127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla
   base  di  apposite  intese,  anche  personale direttamente messo a
   disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con
   oneri  a  carico  di  questi.  Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo'
   avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni con modalita' di
   rapporto  stabilite  con i regolamenti adottati ai sensi del comma
   10.
   13.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome possono
   avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
   agenzie  tecniche  istituite  con  legge  regionale  o provinciale
   ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
 
             Note all'art. 46:
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2 della
          legge  12 giugno  1990,  n.  146  (Norme sull'esercizio del
          diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
          salvaguardia  dei  diritti della persona costituzionalmente
          tutelati.   Istituzione   della   commissione  di  garanzia
          dell'attuazione della legge):
                 "Art.  2  -  1.  Nell'ambito  dei  servizi  pubblici
          essenziali  indicati  nell'art. 1 il diritto di sciopero e'
          esercitato  nel  rispetto  di  misure  dirette a consentire
          l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
          le  finalita'  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1,  con un
          preavviso  minimo non inferiore a quello previsto nel comma
          5  del  presente  articolo.  I  soggetti  che proclamano lo
          sciopero  hanno  l'obbligo  di comunicare per iscritto, nel
          termine   di   preavviso,  la  durata  e  le  modalita'  di
          attuazione,   nonche'   le   motivazioni,   dell'astensione
          collettiva  dal  lavoro.  La comunicazione deve essere data
          sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
          sia  all'apposito  ufficio  costituito  presso  l'autorita'
          competente  ad  adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che
          ne  cura  la  immediata  trasmissione  alla  Commissione di
          garanzia di cui all'art. 12.
                 2.  Le  amministrazioni  e le imprese erogatrici dei
          servizi,  nel  rispetto  del  diritto  di  sciopero e delle
          finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione
          alla  natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,
          nonche'  alla  salvaguardia dell'integrita' degli impianti,
          concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui
          al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio, da
          emanare  in  base  agli  accordi  con le rappresentanze del
          personale   di   cui   all'art.  47  del  medesimo  decreto
          legislativo  n.  29 del 1993, le prestazioni indispensabili
          che  sono  tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di
          cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e
          le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui
          al  comma  1  del  presente  articolo.  Tali misure possono
          disporre  l'astensione dallo sciopero di quote strettamente
          necessarie   di   lavoratori  tenuti  alle  prestazioni  ed
          indicare,  in  tal  caso, le modalita' per l'individuazione
          dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di
          erogazione  periodica e devono altresi' indicare intervalli
          minimi  da  osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e
          la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario
          ad  evitare  che,  per  effetto  di  scioperi proclamati in
          successione  da  soggetti  sindacali diversi e che incidono
          sullo  stesso  servizio  finale  o  sullo  stesso bacino di
          utenza,  sia  oggettivamente compromessa la continuita' dei
          servizi  pubblici di cui all'art. 1. Nei predetti contratti
          o  accordi  collettivi  devono essere in ogni caso previste
          procedure    di    raffreddamento   e   di   conciliazione,
          obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
          proclamazione  dello  sciopero ai sensi del comma 1. Se non
          intendono  adottare  le  procedure  previste  da  accordi o
          contratti  collettivi,  le  parti possono richiedere che il
          tentativo  preventivo  di  conciliazione  si  svolga: se lo
          sciopero  ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso
          il  comune  nel  caso  di  scioperi nei servizi pubblici di
          competenza   dello   stesso   e   salvo   il  caso  in  cui
          l'amministrazione  comunale  sia  parte;  se lo sciopero ha
          rilievo  nazionale,  presso  la  competente  struttura  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le
          prestazioni  indispensabili  e  le  altre  misure di cui al
          presente  articolo  non  siano  previste  dai  contratti  o
          accordi  collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o
          se  previste  non  siano valutate idonee, la Commissione di
          garanzia  adotta,  nelle forme di cui all'art. 13, comma 1,
          lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con
          le  finalita'  del comma 3. Le amministrazioni e le imprese
          erogatrici   dei   servizi   di  trasporto  sono  tenute  a
          comunicare  agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
          degli  orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
          saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
          orari,  come  risultano  definiti dagli accordi previsti al
          presente comma.
                 3.   I  soggetti  che  promuovono  lo  sciopero  con
          riferimento  ai servizi pubblici essenziali di cui all'art.
          1  o  che  vi  aderiscono,  i  lavoratori che esercitano il
          diritto  di  sciopero,  le  amministrazioni  e  le  imprese
          erogatrici  dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
          prestazioni   indispensabili,  nonche'  al  rispetto  delle
          modalita'  e  delle  procedure  di erogazione e delle altre
          misure di cui al comma 2.
                 4.   La   Commissione  di  cui  all'art.  12  valuta
          l'idoneita'  delle  prestazioni  individuate  ai  sensi del
          comma  2.  A  tale  scopo,  le determinazioni pattizie ed i
          regolamenti    di    servizio    nonche'    i   codici   di
          autoregolamentazione   e  le  regole  di  condotta  vengono
          comunicati  tempestivamente  alla  Commissione a cura delle
          parti interessate.
                 5.  Al  fine  di  consentire  all'amministrazione  o
          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le
          misure  di  cui  al  comma  2  ed  allo  scopo altresi', di
          favorire   lo   svolgimento   di   eventuali  tentativi  di
          composizione  del  conflitto  e di consentire all'utenza di
          usufruire  di  servizi  alternativi, il preavviso di cui al
          comma  1  non  puo'  essere  inferiore  a dieci giorni. Nei
          contratti  collettivi,  negli  accordi  di  cui  al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio  da
          emanare  in  base  agli  accordi  con le rappresentanze del
          personale   di   cui   all'art.  47  del  medesimo  decreto
          legislativo    n.   29   del   1993   e   nei   codici   di
          autoregolamentazione  di  cui all'art. 2-bis della presente
          legge possono essere determinati termini superiori.
                 6.  Le  amministrazioni  o le imprese erogatrici dei
          servizi  di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione
          agli  utenti,  nelle  forme  adeguate, almeno cinque giorni
          prima  dell'inizio  dello sciopero, dei modi e dei tempi di
          erogazione  dei  servizi  nel  corso dello sciopero e delle
          misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
          garantire  e  rendere  nota  la  pronta  riattivazione  del
          servizio,  quando  l'astensione  dal  lavoro sia terminata.
          Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi
          sia  stata  una  richiesta  da  parte  della Commissione di
          garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza
          di  cui  all'art.  8,  la  revoca  spontanea dello sciopero
          proclamato,  dopo che e' stata data informazione all'utenza
          ai  sensi  del  presente comma, costituisce forma sleale di
          azione  sindacale  e  viene  valutata  dalla Commissione di
          garanzia  ai fini previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.
          Il  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  tenuto  a dare
          tempestiva   diffusione   a  tali  comunicazioni,  fornendo
          informazioni  complete  sull'inizio,  la  durata, le misure
          alternative  e  le  modalita'  dello  sciopero nel corso di
          tutti  i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti
          a  dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
          emittenti  radiofoniche  e  televisive  che si avvalgano di
          finanziamenti  o,  comunque,  di  agevolazioni  tariffarie,
          creditizie  o  fiscali  previste  da  leggi dello Stato. Le
          amministrazioni  e  le imprese erogatrici dei servizi hanno
          l'obbligo  di  fornire  tempestivamente alla Commissione di
          garanzia   che   ne   faccia   richiesta   le  informazioni
          riguardanti  gli  scioperi  proclamati  ed  effettuati,  le
          revoche,   le   sospensioni  ed  i  rinvii  degli  scioperi
          proclamati,  e le relative motivazioni, nonche' le cause di
          insorgenza  dei  conflitti.  La violazione di tali obblighi
          viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
          all'art. 4, comma 4-sexies.
                 7.  Le disposizioni del presente articolo in tema di
          preavviso  minimo  e  di  indicazione  della  durata non si
          applicano  nei  casi  di  astensione  dal  lavoro in difesa
          dell'ordine  costituzionale, o di protesta per gravi eventi
          lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 31 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
                 "Art.   31.   (Consiglieri   ed  esperti).  -  1.-3.
          (Abrogati).
                 4.  I decreti di conferimento di incarico ad esperti
          nonche'  quelli  relativi  a  dipendenti di amministrazioni
          pubbliche   diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
          equiparata,  in  posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non  siano  confermati  entro  tre  mesi dal giuramento del
          Governo, cessano di avere effetto.
                 5. (Abrogato)".
                 -  Il  decreto  legislativo  29 luglio 1999, n. 303,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 205, supplemento
          ordinario,  del  1o settembre 1999, reca "Ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".
                 - Per il testo vigente dell'art. 17, comma 14, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi nelle note all'art. 14.