Art. 46.
                   Criteri di scelta delle misure

  1.  Nel  disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della
specifica  idoneita'  di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
  2.  Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
  3.   L'interdizione   dall'esercizio   dell'attivita'  puo'  essere
disposta  in  via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata.
  4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.