Art. 46 Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche 1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' i farmacisti a cui e' stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. 2. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie. 3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Note all'art. 46: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Art. 129. - In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a) per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto la stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilita' del servizio, e' soggetta all'approvazione del prefetto. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 2 della legge 16 marzo 1990, n. 48: "Art. 1. - 1. ( Omissis). 2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico": "2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico": "Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.".