Art. 46. 
         Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 
 
  1. Al fine di  garantire  la  riservatezza  dei  dati  sensibili  o
giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  d)  ed  e),  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i  documenti  informatici
trasmessi ad  altre  pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti  e
qualita'  personali  previste   da   legge   o   da   regolamento   e
indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono
acquisite. 
 
          Nota all'art. 46:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere d)
          ed  e)  del  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196,
          (Codice in materia di protezione dei dati personali.):
              "Art.  1.  - Ai fini del presente codice si intende per
          a) - c) (omissis).
                d) "dati   sensibili",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato di salute e la vita sessuale;
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
          da  a)  a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della
          Repubblica   14 novembre   2002,  n.  313,  in  materia  di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
          pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
          degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;".