Art. 46. 
                             Esclusioni 
  1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente
sezione: 
    a) i contratti per la costruzione, vendita e  locazione  di  beni
immobili ed i contratti relativi ad altri  diritti  concernenti  beni
immobili, con eccezione dei  contratti  relativi  alla  fornitura  di
merci e alla loro incorporazione in beni  immobili  e  dei  contratti
relativi alla riparazione di beni immobili; 
    b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti  alimentari  o
bevande o di altri prodotti di uso domestico  corrente  consegnati  a
scadenze frequenti e regolari; 
    c) i contratti di assicurazione; 
    d) i contratti relativi a strumenti finanziari. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione della presente  sezione  anche  i
contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione  di
servizi per i quali il corrispettivo globale che deve  essere  pagato
da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo
di oneri fiscali ed  al  netto  di  eventuali  spese  accessorie  che
risultino  specificamente  individuate  nella  nota  d'ordine  o  nel
catalogo  o  altro  documento  illustrativo,  con  indicazione  della
relativa  causale.  Si  applicano  comunque  le  disposizioni   della
presente sezione nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entita' del  corrispettivo  globale,
indipendentemente  dall'importo   dei   singoli   contratti,   superi
l'importo di 26 euro.