ART. 46
                 (procedure semplificate ed esoneri)

   1.  Per  i  progetti  di  dimensioni  ridotte o di durata limitata
realizzati  da  artigiani o piccole imprese, nonche' per le richieste
di verifica di cui all'articolo 32, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano promuovono modalita' semplificate.
   2.  Per i progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano possono
determinare,  per  specifiche  categorie progettuali o in particolari
situazioni  ambientali  e  territoriali, sulla base degli elementi di
cui  all'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, criteri
o condizioni di esclusione dalla procedura.