Art. 46. 
                   Autorizzazione alla produzione 
  1. La fabbricazione dei medicinali  veterinari  e'  subordinata  al
possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero della  salute.
Tale autorizzazione e'  necessaria  anche  per  la  fabbricazione  di
medicinali  veterinari  destinati  all'esportazione  e  deve   essere
trasmessa all'Agenzia. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma  1  e'  richiesta  sia  per  la
fabbricazione  totale  che  parziale,  sia  per  le   operazioni   di
divisione, di confezionamento o di presentazione. 
  3. L'autorizzazione, di cui al comma 2, non  e'  richiesta  per  le
preparazioni, le divisioni, le variazioni  di  confezionamento  o  di
presentazione eseguite soltanto per  la  fornitura  al  dettaglio  da
farmacisti in farmacia. 
  4. I medicinali veterinari provenienti da  un  paese  terzo  devono
essere muniti di una copia dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1
rilasciata dall'Autorita'  sanitaria  del  paese  di  produzione.  Il
Ministero  della  salute   invia   copia   di   tale   autorizzazione
all'Agenzia. 
  5. A cura del Ministero della salute e' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  l'elenco  delle  autorizzazioni
rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2 alle date del 30 giugno e del  31
dicembre di ogni anno.