Art. 46. (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile) 1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: "di cui all'articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 38 e 167". 2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita' della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". 3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile e' abrogato. 4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire". 5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse". 6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale". 7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro". 8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 e' aggiunto il seguente: "Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, puo' disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformita' agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e' in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facolta' d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalita' e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice puo' condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa gia' depositati dalle parti, essa puo' essere resa mediante dichiarazionesottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e' stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato". 9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa"; b) al secondo comma, numero 1), le parole: "o di competenza" sono soppresse. 10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: "primo e terzo comma" sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "si notifica" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 170,". 11. L'articolo 296 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo". 12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292". 14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "del secondo comma" sono soppresse e le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi"; b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "tre"; c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio". 16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la competenza". 17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi". 18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "nuovi mezzi di prova" sono inserite le seguenti: "e non possono essere prodotti nuovi documenti" e dopo la parola: "proporli" sono inserite le seguenti: "o produrli". 19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione"; b) al secondo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma e' abrogato. 21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 22. All'articolo 442 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, ne' quelle di cui al capo primo di questo titolo". 23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'attore e' residente all'estero la competenza e' del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione e' chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza". 24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'art. 163 del codice d procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.». - Si riporta il testo dell'art. 182 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita' della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.». - Si riporta il testo dell'art. 191 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 191 (Nomina di consulente tecnico). - Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'art. 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.». - Si riporta il testo dell'art. 195 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 195 (Processo verbale e relazione). - Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi puo' anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.». - Si riporta il testo dell'art. 249 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 249 (Facolta' d'astensione). - Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facolta' d'astensione dei testimoni.». - Si riporta il testo dell'art. 255 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni). - Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo' condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.». - Si riporta il testo dell'art. 279 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio). -Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; 2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa; 5) quando, valendosi della facolta' di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. L'ordinanza e' depositata in cancelleria insieme con la sentenza.». - Si riporta il testo dell'art. 285 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 285 (Modo di notificazione della sentenza). - La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'art. 170.». - Si riporta il testo dell'art. 330 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 330 (Luogo di notificazione dell'impugnazione). - Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.». - Si riporta il testo dell'art. 297 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato, a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.». - Si riporta il testo dell'art. 300 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 300 (Morte o perdita della capacita' della parte costituita o del contumace). - Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente. Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.». - Si riporta il testo dell'art. 305 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). - Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.». - Si riporta il testo dell'art. 307 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 307 (Estinzione del processo per inattivita' delle parti). - Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.». - Si riporta il testo dell'art. 310 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 310 (Effetti dell'estinzione del processo). - L'estinzione del processo non estingue l'azione. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'art. 116 secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.». - Si riporta il testo dell'art. 327 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 327 (Decadenza dall'impugnazione). - Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'art. 292.». - Si riporta il testo dell'art. 345 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento decisorio.” - Si riporta il testo dell'art. 353 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione). - Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto. [La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo].». - Si riporta il testo dell'art. 385 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 385 (Provvedimenti sulle spese). - La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 392 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 392 (Riassunzione della causa). - La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.». - Si riporta il testo dell'art. 442 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 442 (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo. Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo. Per le controversie di cui all'art. 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, ne' quelle di cui al capo primo di questo titolo.». - Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 444 (Giudice competente). - Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se l'attore e' residente all'estero la competenza e' del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione e' chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, e' competente il tribunale,in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.». - Si riporta il testo dell'art. 291 del codice di procedura civile: «Art. 291 (Contumacia del convenuto). - Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullita' nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.».