Art. 46 
             (Rifinanziamento del fondo infrastrutture) 
 
  1. I mutui accesi con la Cassa depositi  e  prestiti  entro  il  31
dicembre  2006,  ivi   inclusi   quelli   trasferiti   al   Ministero
dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  5  dicembre  2003,  con  oneri   di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati  ai
soggetti beneficiari alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data  non  sono  stati
aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi
finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o  beneficiario.
A tal fine, la Cassa depositi e  prestiti  e  i  titolari  dei  mutui
comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, i  dati  relativi  ai  mutui  assunti  e
interamente  non  erogati.   In   caso   di   mancata   o   ritardata
comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e'  responsabile
per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione
delle procedure di cui al presente articolo. 
  2. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura  non  regolamentare,  sono  individuati  i  mutui  di  cui  al
precedente  comma  da  revocare  e  devolvere  ad  altro  scopo   e/o
beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in  corso  e  le
correlate autorizzazioni  di  spesa.  Con  i  medesimi  decreti  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  3. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  stabilisce,
compatibilmente  con  gli   equilibri   di   finanza   pubblica,   la
destinazione delle risorse di cui al  comma  2  per  la  prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di
cui  alla  legge  21  dicembre  2001  n.  443,   con   priorita'   al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni
di euro.