Art. 46.

(Differimento  di  termini  per  l'esercizio di deleghe in materia di
ammortizzatori   sociali,   di   servizi   per  l'impiego,  incentivi
     all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

  1.  All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 28 e' sostituito dal seguente:
    "28.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
disposizione,  su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  in  conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme  di  attuazione,  e
garantendo  l'uniformita'  della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche  con
riguardo   alle   differenze   di  genere  e  alla  condizione  delle
lavoratrici   e   dei   lavoratori  immigrati,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  finalizzati  a riformare la materia degli ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito";
    b) il comma 30 e' sostituito dal seguente:
    "30.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative  norme  di  attuazione,  e  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche con riguardo alle
differenze  di  genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici e dei
lavoratori  immigrati,  uno o piu' decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di:
      a) servizi per l'impiego;
      b) incentivi all'occupazione;
      c) apprendistato";
    c) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
    "81.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali e del
Ministro  per  le  pari opportunita', in conformita' all'articolo 117
della  Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori
sul   territorio   nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
uno   o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della
normativa  in  materia  di  occupazione  femminile,  nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema
di  riordino  degli  incentivi  di  cui  al  comma 30, lettera b), di
incentivi  e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari
flessibili  legati  alle  necessita' della conciliazione tra lavoro e
vita   familiare,   nonche'  a  favorire  l'aumento  dell'occupazione
femminile;
      b)  revisione  della  vigente  normativa  in materia di congedi
parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di
tali  congedi  e  all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo;
      c)  rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della
legge  8  marzo  2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a
tempo parziale e al telelavoro;
      d)  rafforzamento  dell'azione dei diversi livelli di governo e
delle  diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi
per  l'infanzia  e  agli  anziani non autosufficienti, in funzione di
sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne
nel campo del lavoro;
      e)  orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei
Fondi  comunitari,  a  partire  dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Programma   operativo   nazionale   (PON),  in  via  prioritaria  per
l'occupazione   femminile,   a  supporto  non  solo  delle  attivita'
formative,  ma  anche  di  quelle di accompagnamento e inserimento al
lavoro,  con  destinazione  di  risorse  alla formazione di programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
      f)  rafforzamento  delle  garanzie per l'applicazione effettiva
della  parita'  di  trattamento  tra  donne  e  uomini  in materia di
occupazione e di lavoro;
      g)  realizzazione,  anche  ai  fini  di cui alla lettera e), di
sistemi  di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere
e  rendere  misurabili  le  discriminazioni  di  genere anche di tipo
retributivo;
      h)  potenziamento  delle  azioni  intese a favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile;
      i)  previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e
il  rientro  nel  mercato  del  lavoro  delle donne, anche attraverso
formazione   professionale   mirata  con  conseguente  certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
      l)  definizione  degli  adempimenti  dei  datori  di  lavoro in
materia di attenzione al genere".