Art. 46 
 
      Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono aggiornati  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  27,  paragrafo  2,  della   direttiva
2009/28/CE, il Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  alla
Commissione europea il presente decreto  e  le  eventuali  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Per i riferimenti della direttiva 2009/28/CE, si veda
          nelle note alle premesse.