Art. 46 

 

				 
            Controlli normativi sui servizi al dettaglio 

 
  1. All'articolo 67 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita',  qualora
in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo  19
del  Codice  accerti  che  un  determinato   mercato   al   dettaglio
identificato conformemente  all'articolo  18  non  e'  effettivamente
concorrenziale e giunga alla conclusione che  gli  obblighi  previsti
dagli articoli  da  46  a  50  non  portino  al  conseguimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 13, impone i  necessari  obblighi  alle
imprese identificate come imprese che dispongono di un  significativo
potere  di  mercato  su  un  dato  mercato  al  dettaglio  ai   sensi
dell'articolo 17."; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 46: 
              Il  testo   dell'articolo   67   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 67. Controlli normativi sui servizi al dettaglio. 
              1.  L'Autorita',  qualora  in  esito  all'analisi   del
          mercato realizzata a  norma  dell'articolo  19  del  Codice
          accerti   che   un   determinato   mercato   al   dettaglio
          identificato   conformemente   all'articolo   18   non   e'
          effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che
          gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino
          al conseguimento degli obiettivi di  cui  all'articolo  13,
          impone i necessari obblighi alle imprese identificate  come
          imprese  che  dispongono  di  un  significativo  potere  di
          mercato  su  un  dato  mercato  al   dettaglio   ai   sensi
          dell'articolo 17. 
              2. Gli obblighi di cui  al  comma  1  si  basano  sulla
          natura della restrizione della concorrenza accertata e sono
          proporzionati e giustificati alla luce degli  obiettivi  di
          cui  all'articolo  13.  Tali  obblighi  possono   includere
          prescrizioni  affinche'   le   imprese   identificate   non
          applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul
          mercato  ne'  limitino  la  concorrenza   fissando   prezzi
          predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti
          finali, non accorpino in modo indebito i  servizi  offerti.
          Qualora  le  pertinenti  misure   relative   alla   vendita
          all'ingrosso,  alla  selezione  e  alla  preselezione   del
          vettore  non  consentano  di  realizzare   l'obiettivo   di
          garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico,
          l'Autorita',   nell'esercizio   del   proprio   potere   di
          sorveglianza sui prezzi, puo' prescrivere a tali imprese di
          rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio,
          di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie
          tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili. 
              3. (abrogato). 
              4.  L'Autorita'  provvede   affinche'   ogni   impresa,
          soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad
          altri  pertinenti  controlli  al  dettaglio,   applichi   i
          necessari e adeguati sistemi  di  contabilita'  dei  costi.
          L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo contabile
          da utilizzare. La conformita' al  sistema  di  contabilita'
          dei costi e' verificata da un organismo indipendente  dalle
          parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato
          dall'Autorita'. L'Autorita' provvede  affinche'  ogni  anno
          sia pubblicata una dichiarazione di conformita'. 
              5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo  60,
          l'Autorita'  non  applica  i  meccanismi  di  controllo  al
          dettaglio di  cui  al  comma  1  in  mercati  geografici  o
          tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza
          di una  concorrenza  effettiva,  anche  mediante  l'analisi
          dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.".