Art. 46 
 
       Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
  «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono  all'attivita'  di
vigilanza  o  risultano  irreperibili  al  momento  delle   verifiche
disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa  da
euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo  in  corso  alla  data  di
riscontro  del  comportamento  elusivo  da  parte  dell'autorita'  di
vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica  alle  irregolarita'
previste dall'articolo 10 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in
sostituzione della sanzione  della  sospensione  semestrale  di  ogni
attivita'.».