Art. 46.
                        (Fondo investimenti)

   1.  Nello  stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e'
istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.
   2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
individuate  le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo
di cui al comma 1.
   3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui
al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
   4.  In  apposito  allegato  al  disegno  di legge finanziaria sono
analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti
che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
   5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per
l'acquisizione  del parere da parte delle Commissioni competenti, una
relazione   nella  quale  viene  individuata  la  destinazione  delle
disponibilita' di ciascun fondo.
 
             Nota all'art. 46:
                 -  Il  testo  vigente dell'art. 11, comma 3, lettera
          f),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio),  e'  il
          seguente:
                 "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a)-e) (Omissis);
                   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale.".