Art. 46. 
 
  L'esercizio dei diritti di utilizzazione  economica,  spettante  al
produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera
prodotta. 
 
  Salvo patto contrario, il produttore non puo' eseguire o proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera  prodotta  senza
il consenso degli autori indicati nell'art. 44. 
 
  Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole
che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da
coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato  per
la proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo fra le
parti, secondo le norme del regolamento. 
 
  Gli autori del  soggetto  e  della  sceneggiatura  e  il  direttore
artistico, qualora non vengano retribuiti  mediante  una  percentuale
sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto,
salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una  cifra
da  stabilirsi  contrattualmente  col  produttore,  a   ricevere   un
ulteriore compenso, le cui forme e la cui entita'  saranno  stabilite
con accordi da concludersi tra le categorie interessate.