Art. 46. 
 
  Sono abrogati i Regi  decreti-legge  9  agosto  1943,  n.  720,  28
dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944; n. 134. 
 
  Sono  altresi'  abrogate   le   disposizioni   contenute   nel   R.
decreto-legge 12 aprile 1944, n.  101,  nella  parte  riflettente  la
materia regolata dal presente decreto.