Art. 46.

  L'amministrazione  finanziaria  e'  autorizzata  a  liquidare  e ad
iscrivere  a  ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i
redditi  di  ricchezza  mobile  categoria  A,  cat.  B,  e  cat. C/1,
l'imposta complementare, sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili
a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle
rettifiche  per  l'anno  1951  presentate dai contribuenti o promosse
dall'Amministrazione.
  La  liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio
sulla  base  delle  dichiarazioni  presentate  nell'anno 1951 a norma
della  presente  legge  e  delle eventuali rettifiche od accertamenti
dell'Ufficio.
  Le   norme   previste  nei  comuni  precedenti  non  innovano  alle
disposizioni  in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione
a  ruolo  dell'imposta  per  i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e
degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.