(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 46)
                 Art. 46. (Art. 13 del Testo Unico) 
                        PASSAGGIO PER PEDONI 

 
  Il segnale PASSAGGIO PER PEDONI (fig. 19) deve essere  usato  sulle
strade  extraurbane  per  presegnalare  un  attraversamento  pedonale
contraddistinto  dagli  appositi  segni  sulla  carreggiata.  Qualora
questo segnale sia usato anche negli  abitati  la  distanza  di  posa
sara' al massimo di m. 35, ferma restando la distanza prescritta  per
tale cartello sulle strade esterne degli abitati.