(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 46)
                              Art. 46. 
                Esame ed approvazione della cauzione 

 
  Se la cauzione risulta regolarmente prestata il  prefetto,  sentito
il comune e l'intendente di  finanza,  ne  dichiara  l'idoneita'  con
apposito decreto che comunica al comune e all'intendente di  finanza.
In caso contrario invita l'esattore, con atto notificato a  cura  del
sindaco, a provvedere entro  un  termine  non  superiore  a  quindici
giorni  alla   integrazione   della   cauzione   o   della   relativa
documentazione ovvero alla rinnovazione degli atti irregolari. 
  Se l'esattore non provvede nel termine  stabilito  il  prefetto  ne
pronuncia la decadenza, a meno  che  non  ritenga  di  accordare  una
proroga del termine nominando, se del caso, un sorvegliante. 
  Il decreto di  decadenza  comporta  l'incameramento  a  favore  del
comune della somma depositata ai  sensi  dell'art.  22  n.  5,  ferma
restando la  responsabilita'  dell'esattore  decaduto  per  le  spese
sostenute dal comune per il conferimento della esattoria  e  per  gli
eventuali danni.