Art. 46. Reddito di lavoro dipendente Il reddito di lavoro dipendente e' quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati e le indennita' e altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12.