Art. 46.
                                Esame

  La   commissione  giudicatrice  valuta  in  primo  luogo  i  titoli
scientifici presentati da ciascun candidato.
  I  candidati  nei cui confronti sia espresso un giudizio favorevole
sono ammessi alle seguenti prove d'esame:
    1) una discussione sui titoli scientifici esibiti;
    2)  una  prova  didattica,  su  tema  da assegnarsi con 24 ore di
anticipo.  A  tal  fine,  ciascun  candidato estrae a sorte tre fra i
cinque  temi  proposti  dalla  commissione, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
  Le prove d'esame sono pubbliche.