Art. 46. Esame La commissione giudicatrice valuta in primo luogo i titoli scientifici presentati da ciascun candidato. I candidati nei cui confronti sia espresso un giudizio favorevole sono ammessi alle seguenti prove d'esame: 1) una discussione sui titoli scientifici esibiti; 2) una prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. Le prove d'esame sono pubbliche.