ART. 46.
      (Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare)

  Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980
o  1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C)
e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola
popolare  in  un  altro  anno compreso nel sessennio antecedente alla
data  del  10  settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali
incaricati  o  supplenti  nelle scuole elementari statali in un altro
anno  compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonche'
agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o
1980-1981  nei  centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri
sociali  di  educazione  permanente  statali  nelle Regioni a statuto
speciale  o  nelle  Province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, per
l'intera  durata  di  funzionamento  previsto  dalle norme vigenti, i
quali  abbiano  prestato  servizio nelle predette istituzioni, per la
durata  indicata,  in  un altro anno compreso nel predetto sessennio,
ovvero  abbiano  prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle
scuole  elementari  statali  in  un altro anno compreso nel sessennio
stesso  per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al
precedente articolo 30.
  Agli  insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980
o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di
tipo  C)  speciale  e  agli  insegnanti  non  di ruolo assegnati, nel
medesimo  anno  scolastico, con nomina per l'intera durata del corso,
ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi
della   legge  11  giugno  1974,  n.  253,  i  quali  abbiano  svolto
insegnamento,  rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS
o  di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole
di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data
del  10  settembre  1981,  ovvero  abbiano  prestato  servizio, quali
incaricati  o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici
e  negli  istituti  d'arte  statali  in  un  altro  anno compreso nel
sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni
di  cui  al  precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai precedenti
articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
  Gli  insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto
al mantenimento in servizio sino alla nomina.