ART. 46. (Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare) Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonche' agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30. Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati. Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.