ART. 46. 
 
  Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e  del  coniuge
dell'adottando. 
  Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il  tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario  all'interesse  dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione,  salvo  che  l'assenso  sia  stato
rifiutato dai genitori  esercenti  la  potesta'  o  dal  coniuge,  se
convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale  puo'  pronunciare
l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o
irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.