Art. 46
                    Redditi di lavoro dipendente

  1.  Sono  redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano da
rapporti  aventi  per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il
lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le
norme della legislazione sul lavoro.
  2.  Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di
ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.