Art. 46 (Esecuzione dell'accompagnamento coattivo) 1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo e' trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.